Art. 3.

      1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 25. (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
      2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni,

 

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il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
      3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio centrale elettorale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
      4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio centrale elettorale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presenti in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
      5. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
      6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio
 

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superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
      7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
      8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
      9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, votano nel seggio del tribunale di Roma.
      10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
      11. I magistrati di cui ai commi 8, 9 e 10 possono votare anche presso un seggio diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, purché ne facciano contestualmente richiesta al presidente del seggio elettorale dove intendono esercitare il voto. Il presidente del seggio, accogliendo
 

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la richiesta, dispone la comunicazione della circostanza alla commissione centrale elettorale di cui al comma 6».